Cass. civile, sez. I del 2000 numero 16235 (29/12/2000)


Al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell'art. 2914 n. 2 cod. civ. - secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera anche in caso di fallimento del creditore cedente (nella specie, la cessione intervenuta tra il cedente ammesso al concordato preventivo - e poi fallito - ed il terzo cessionario, avente ad oggetto un credito verso la pubblica amministrazione, non risultava stipulata nelle forme di cui all'art. 69 del R.D. 2440/1923 - con conseguente inefficacia della cessione stessa nei confronti dell'amministrazione ceduta -, né risultava a questa notificata ed accettata in epoca precedente o successiva all'apertura della procedura di concordato).

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