Cass. civile, sez. I del 1999 numero 4531 (06/05/1999)


Le cosiddette "clausole vessatorie" abbisognano di specifica approvazione per iscritto solo ove inserite in contratto predisposto unilateralmente da uno dei contraenti, onde la specifica approvazione non è necessaria quando il contratto è stato redatto da entrambi i contraenti e riflette, anche nella clausola "de qua", il risultato dell' incontro delle volontà delle parti, non la regolamentazione precostituita da una sola di esse. (Fattispecie in tema di appalto di opere pubbliche, relativa a clausola contrattuale limitativa degli interessi moratori).

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