Cass. civile, sez. I del 1998 numero 1403 (11/02/1998)


La società di fatto, ancorché irregolare e non munita di personalità giuridica, è tuttavia soggetto di diritto, in quanto titolare di un patrimonio formato con i beni conferiti dai soci; con la conseguenza che detta società è passivamente legittimata rispetto alla domanda del socio receduto che chieda la liquidazione della sua quota. Inoltre, allorché - come nel caso di recesso del socio - la qualità di imprenditore commerciale svolta professionalmente dal medesimo risulti pacifica, nel caso di ritardo nella corresponsione dell'importo della quota a lui spettante, non si rende necessario, ai fini del riconoscimento del risarcimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità dell'importo, ben potendosi dedurre, in tale situazione, in base all' "id quod plerumque accidit", che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata reimpiegata in modo tale da essere sottratta agli effetti del deprezzamento monetario.

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