Cass. civile, sez. I del 1997 numero 7451 (09/08/1997)


Nel giudizio promosso per il riconoscimento e la liquidazione dell'indennità di occupazione d'urgenza, l'obbligo di sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., insorge quando in altra controversia fra le stesse parti sia denunciata l'inesistenza o la nullità assoluta del provvedimento autorizzativo di detta occupazione (per radicale carenza di potere o per difetto degli indispensabili requisiti di forma e di contenuto), non anche quando siano in discussione meri vizi di annullabilità del provvedimento medesimo, atteso che la causa inerente ad una posizione creditoria può ritenersi dipendente (agli effetti del citato art. 295 cod. proc. civ.) dalla causa sul titolo del relativo diritto, se quest'ultima inerisca alla sussistenza del titolo medesimo, non anche ove ne possa comportare l'annullamento, con sentenza di natura costitutiva, non essendo l'annullamento stesso incompatibile con la sua efficacia " medio tempore " (salva restandone la retroattività " inter partes ", con i connessi obblighi di restituzione delle prestazioni già eseguite).

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