Cass. civile, sez. I del 1997 numero 5455 (18/06/1997)


La risoluzione di diritto di un contratto non opera automaticamente, ma solo nel momento in cui il contraente nel cui interesse è stata pattuita la clausola risolutiva comunica al contraente inadempiente l'intenzione di avvalersene; l'esercizio di tale diritto, in mancanza di una previsione normativa in tal senso, non è soggetto a decadenza per decorso del tempo, potendo essere manifestata la volontà di avvalersi della clausola risolutiva per la prima volta in sede giudiziaria entro il termine decennale di prescrizione.L'operatività della clausola risolutiva espressa viene meno in conseguenza della rinunzia della parte interessata ad avvalersene, ma, qualora si deduca la rinunzia tacita - che è pur sempre un atto di volontà abdicativa, ancorché non manifestato espressamente, bensì mediante comportamenti incompatibili con la conservazione del diritto - l'indagine del giudice volta ad accertarne l'esistenza, implicando la risoluzione di una "questio voluntatis", deve essere condotta in modo che non risulti alcun ragionevole dubbio sull'effettiva intenzione del preteso rinunziante. La tolleranza dell'avente diritto - che può estrinsecarsi sia in un comportamento negativo (mancata comunicazione della dichiarazione di avvalersi della clausola subito dopo l'inadempimento), che in un comportamento positivo (accettazione di un adempimento parziale) - non costituisce di per sé prova di rinunzia tacita, ove non risulti determinata dalla volontà di non più avvalersi della clausola, ma da altri motivi, e il giudice, qualora accerti che non è configurabile una rinunzia tacita ma solo un comportamento tollerante, non può attribuire ad esso alcuna rilevanza giuridica ai fini della inoperatività della clausola risolutiva.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1997 numero 5455 (18/06/1997)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti