Cass. civile, sez. I del 1996 numero 7959 (29/08/1996)


I conferimenti in denaro deliberati contemporaneamente alla riduzione del capitale sociale per perdite, quale che sia il loro ammontare (e, quindi, anche qualora il conferimento, a causa della corrispondente perdita, ecceda l' importo dell' originario capitale sociale), non sono soggetti all' imposta di registro quando siano necessari a riportare il capitale alla misura preesistente alla riduzione; l' imposta è invece dovuta se, e nella misura in cui, il conferimento determini un incremento del capitale rispetto alla sua misura originaria e ciò anche nel caso in cui la ricostituzione del capitale sia attuata mediante riserve, costituite con versamento dei soci in conto capitale o a fondo perduto.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1996 numero 7959 (29/08/1996)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti