Cass. civile, sez. I del 1996 numero 6082 (03/07/1996)


Nella liquidazione equitativa del danno per evitare che la relativa decisione - ancorché fondata su valutazioni discrezionali - sia arbitraria e sottratta a qualsiasi controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e sia pure con l' elasticità propria dell' istituto e nell' ambito dell' ampio potere discrezionale che lo caratterizza, i criteri che egli ha seguito per determinare l' entità del danno.

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