Cass. civile, sez. I del 1996 numero 5776 (21/06/1996)


Le procedure concorsuali che coinvolgono una società di persone ed i soci illimitatamente responsabili, ancorché strutturalmente coordinate dall'unicità del giudice delegato e del curatore, restano separate, essendovi una necessaria distinzione delle masse e degli stati passivi. Ne consegue che, affinché un credito verso la società possa considerarsi ammesso in via privilegiata nello stato passivo del fallimento di un socio illimitatamente responsabile, occorre che il riconoscimento del privilegio sia avvenuto in sede di formazione di detto stato passivo, atteso che il decreto di esecutività dello stato passivo emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 l. fall., e divenuto definitivo, svolge effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare anche in relazione all'esistenza di cause di prelazione.

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