Cass. civile, sez. I del 1996 numero 3879 (24/04/1996)


L' esecuzione di un progetto da parte di un ingegnere o di un architetto costituisce un' obbligazione, non già di mezzi, ma di risultato, con la conseguenza che la presenza di difformità o di vizi nell' opera realizzata abilita il committente, convenuto in giudizio dal professionista per il pagamento, a formulare eccezione d' inadempimento - che, in quanto eccezione in senso sostanziale, è rimessa all' iniziativa ed alla disponibilità della parte e non può essere rilevata d' ufficio dal giudice - nei termini di decadenza e di prescrizione previsti dall' art. 2226 cod CIV..

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