Cass. civile, sez. I del 1996 numero 2001 (11/03/1996)


Nel caso di cessione del credito, anche il debitore ceduto può far valere la nullità della cessione, dal momento che essa viene ad incidere sul diritto del cessionario a ricevere la prestazione dovuta ed è quindi evidente l' interesse del debitore ad evitare di eseguire un pagamento che, una volta accertata l' invalidità del negozio di cessione, potrebbe essere riconosciuto non liberatorio (art. 1189).L'assenza di corrispettivo, caratteristica dei negozi a titolo gratuito, non basta ad individuare i caratteri della donazione, riassumibili nell'elemento soggettivo dello spirito di liberalità ("id est" la consapevolezza che l'attribuzione patrimoniale non è dovuta) e da quello oggettivo del depauperamento del disponente, accompagnato dall'incremento del patrimonio altrui. Non costituisce pertanto una donazione (per cui non è richiesta l'osservanza delle forme di cui all'art. 782 c.c.) l'atto di disposizione a titolo gratuito da parte della società controllata in favore della controllante, qualora l'operazione sia stata posta in essere in adempimento delle direttive della capogruppo o comunque di obblighi assunti nell'ambito di una più vasta aggregazione imprenditoriale, ovvero se, tenendo conto dell'operazione complessiva, il pregiudizio economico derivante dall'atto trovi contropartita in un altro rapporto, cosicchè l'atto medesimo risulta preordinato a soddisfare un ben preciso interesse economico, sia pure mediato e indiretto.

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