Cass. civile, sez. I del 1995 numero 9511 (09/09/1995)


In tema di responsabilità civile dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, rientra nella fase preliminare di deliberazione sull'ammissibilità dell'azione, di cui all'art. 5 della l. 13 aprile 1988 n. 117, anche l'indagine sul carattere non interpretativo della violazione di legge o non valutativo dell'errore di fatto, che si assumano causativi del danno, trattandosi di elementi negativi essenziali alla stessa tipizzazione, e quindi alla verifica di sussistenza in tesi, dell'illecito in questione.In tema di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, rientra nella fase di delibazione sull'ammissibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 5 l. 13 aprile 1988 n. 117, anche l'indagine sul carattere non interpretativo della violazione di legge o sulla natura puramente percettiva dell'errore di fatto, che la parte prospetti causativo di danno, atteso che, in base al comma 2 dell'art. cit., l'attività cognitoria del giudice in sede di esame dell'ammissibilità della domanda comprende la verifica dei presupposti di cui al precedente art. 2 e che il comma 2 di tale articolo stabilisce che nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto nè quella di valutazione del fatto e delle prove.

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