Cass. civile, sez. I del 1995 numero 1738 (17/02/1995)


Il divieto di emettere obbligazioni, sancito per le società a responsabilità limitata dall' art. 2486, terzo comma, cod. civ., si estende ai titoli "similari alle obbligazioni" aventi le medesime caratteristiche senza che possa ritenersi escluso dall' art. 18 sub. 1 della legge 7 giugno 1974 n. 216 (di conversione del Decreto Legge 8 aprile 1974 n. 95) nel testo sostituito dall' art. 12 della legge 23 marzo 1983 n. 77 - il quale sancisce, invece, per dette società l' ulteriore divieto, penalmente sanzionato, di "procedere all' acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni", riservando tali operazioni alle società per azioni e ad altri enti tassativamente indicati nella stessa norma - o dall' art. 10 del Decreto Legge 30 settembre 1983 n. 512 (convertito in legge 25 novembre 1983 n. 649) poi trasfuso nell' art. 41 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che, nel regolare il trattamento fiscale di titoli "similari alle obbligazioni", non ha introdotto nell' ordinamento una ulteriore categoria di titoli, suscettibili di un' autonoma disciplina sostanziale, atteso che tale categoria come definita dalla legge tributaria (secondo comma dell' art. 10 anzi citato) non presenta alcun elemento tipizzante che valga a distinguerla da quella delle obbligazioni, emesse dalle società autorizzate, giacché tutti i requisiti previsti dall' art. 10 del Decreto Legge n, 512 del 1983 si riscontrano anche nei titoli obbligazionari vari e propri regolati dagli artt. 2410 e segg. cod. civ.

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