Cass. civile, sez. I del 1995 numero 11598 (08/11/1995)


Il credito di cui all'art. 2289 cod. civ., relativo alla liquidazione della quota al socio uscente, avendo fin dall'origine ad oggetto una somma di denaro, ha natura pecuniaria (cosiddetto credito "di valuta") ed è quindi soggetto al principio nominalistico sancito dall'art. 1277 cod. civ.

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