Cass. civile, sez. I del 1994 numero 8333 (12/10/1994)


La polizza fidejussoria prevista dall'art. 38 bis del DPR 26-10-1972 n. 633, in alternativa al deposito cauzionale, direttamente satisfattorio, di titoli di Stato - al fine di ottenere il rimborso con pagamento accelerato di crediti IVA risultanti dalla dichiarazione annuale -, essendo diretta a consentire all'Amministrazione finanziaria l'immediato recupero di eventuali rimborsi non dovuti, ove venga, coerentemente con tale scopo, stipulata con la clausola a prima richiesta o senza eccezioni perde ogni carattere di accessorietà rispetto al rapporto principale e preclude al garante di sottrarsi all'adempimento richiestogli dall'Amministrazione stessa eccependo fatti estintivi del detto rapporto principale intervenuti successivamente alla richiesta. Pertanto, qualora al contribuente, che abbia ottenuto il rimborso, sia successivamente notificato avviso di rettifica che esclude il relativo diritto ed al garante venga domandata la restituzione delle somme rimborsate, questi non può rifiutare l'adempimento in base al rilievo che il primo ha provveduto al versamento parziale necessario per essere ammesso al condono ai sensi dell'art. 26 del DL 10-7-1982 n. 429 - convertito in legge 7-8-1982 n. 516 -, allorché‚ avvenuto il versamento stesso dopo siffatta richiesta di adempimento, penda controversia sul diritto del contribuente al condono - la quale non ha carattere pregiudiziale, agli effetti dell'art. 295 Codice di procedura civile, rispetto a quella eventualmente in corso fra Fisco e garante -, né può ottenere la condanna dell'amministrazione alla retrocessione di quanto già versatole in esecuzione dell'ingiunzione da questa notificatagli, ma è soltanto legittimato, all'esito della controversia sul condono, alla ripetizione presso l'Amministrazione

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