Cass. civile, sez. I del 1994 numero 5063 (24/05/1994)


Nel caso di illecito amministrativo (e civile) commesso da persona non imputabile perché d'età minore, del quale è tenuto a rispondere chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, la prova liberatoria di non avere potuto impedire il fatto nocivo, si concreta, per i genitori, nella dimostrazione d'avere impartito al minore una educazione conforme alle sue condizioni familiari e sociali e di avere esercitato una vigilanza adeguata all'età, al carattere, ai costumi, alla maturità del figlio; trattandosi di obblighi correlati, la vigilanza deve essere intesa in senso non assoluto ma relativo, per cui non occorre dimostrare l'ininterrotta presenza dei genitori o di uno di essi accanto al minore, qualora, avuto riguardo all'età, in rapporto al grado di educazione impartita ed al livello di maturità del figlio raggiunto, nonché alle caratteristiche dell'ambiente in cui viene lasciato libero di muoversi e d'agire, risultino correttamente impostati ed avviati i rapporti del minore stesso con la vita ed i rapporti extrafamiliari, facendo ragionevolmente presumere che il comportamento dell'incapace non possa costituire fonte di pericolo per se stesso e per i terzi.

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