Cass. civile, sez. I del 1992 numero 2910 (11/03/1992)


In materia di trasferimento di proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati in locazione semplice e in caso di domanda risarcitoria formulata dall' assegnatario, che lamenti la ritardata conclusione del procedimento di cessione e chieda il ristoro dei danni che assuma essergli derivati da "ius superveniens", modificativo "in peius" di una pregressa disciplina (nella specie dalla legge 8 agosto 1977 n. 513 in tema di edilizia economica e popolare), la prevedibilità del danno si pone, secondo l' art. 1225 cod. civ., come limite, e quindi come autonomo requisito di determinazione, del danno risarcibile, con la conseguenza che incombe al creditore l' onere di fornirne la prova; l' indagine relativa a tale prevedibilità, da riscontrarsi nella specie con riguardo alla normale evolutività della legislazione, è riservata al giudice del merito, ancorché la prevedibilità da considerare non sia quella del singolo contraente, ma quella astratta inerente ad una categoria di rapporti, secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici.

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