Cass. civile, sez. I del 1991 numero 7533 (08/07/1991)


Le clausole, che, in un contratto di assicurazione contro i furti, subordinano il diritto dell'assicurato all'indennizzo a specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso. L'adozione di tali misure, pertanto, si configura come elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, con la conseguenza che è onere dell'assicurato fornire la relativa prova.

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