Cass. civile, sez. I del 1991 numero 3824 (11/04/1991)


Il curatore fallimentare che con riguardo ad atti di alienazione del fallito eserciti l' azione di simulazione al fine della ricostituzione delle preesistenti garanzie patrimoniali e del (migliore) soddisfacimento dei crediti ammessi, cumula, con la rappresentanza del fallito, ex art. 43 della legge fallimentare, anche la legittimazione che la legge attribuisce ai creditori del simulato alienante ( art. 1416, secondo comma, cod. civ.), con la conseguenza che, agendo egli come "terzo", può fornire la prova della simulazione, ai sensi dell' art. 1417 cod. civ., anche mediante presunzioni, le quali sono ammissibili ogniqualvolta è ammessa la prova testimoniale ( art. 2729 cod. civ.).

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