Cass. civile, sez. I del 1990 numero 4626 (22/05/1990)


Al fine della dichiarazione di fallimento di una società di persone, la trasformazione di essa da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge o l'assunzione di una nuova denominazione sociale ovvero il recesso dei soci non configurano eventi tali da determinare l'estinzione dell'originario soggetto o il venir meno della responsabilità illimitata dei soci receduti, sempre che l'insolvenza si sia già manifestata al momento del recesso.

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