Cass. civile, sez. I del 1990 numero 1301 (21/02/1990)


Al fine della configurabilità di un'ipotesi di concorrenza sleale, ai sensi dell'articolo 2598, codice civile, non è sufficiente che gli atti rivolti a creare confusione con l'attività ed i prodotti dell'impresa concorrente siano indirizzati a detto risultato, ma occorre che essi siano obiettivamente idonei a conseguire il fine perseguito. Essi devono, cioè, determinare una situazione di effettiva confondibilità nel rapporto con i clienti, fra imprese operanti nello stesso settore, con le connesse implicazioni di danno o di periodo di danno dell'una a vantaggio dell'altra. La concorrenza sleale può essere ravvisata anche in relazione ad un atto isolato di rilevante gravità.

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