Cass. civile, sez. I del 1987 numero 9259 (14/12/1987)


L' atto di proroga di una societa', deliberata dopo la scadenza dell' originario termine, e' soggetto, nel vigore della legge di registro di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, all' imposta proporzionale prevista per la costituzione di societa', assumendosi come valore imponibile il patrimonio netto alla data della proroga stessa, detratte quindi le passività (artt. 47 e 48 del citato decreto, nonche' art. 4 dell' allegata tariffa). Peraltro, qualora, in pendenza di controversia su detta tassazione, sopravvenga la nuova legge di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la quale contempla per l' indicato atto di proroga la sola imposta fissa (art. 4, lett. c della tariffa), deve trovare applicazione tale ultima previsione, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell' art. 79 della nuova legge, a condizione che il relativo trattamento risulti in concreto più favorevole per il contribuente .

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