Cass. civile, sez. I del 1987 numero 5862 (04/07/1987)


Il contratto verbale costitutivo di una società di fatto, senza determinazione di tempo, con il conferimento del godimento di beni immobili essenziali al raggiungimento dello scopo sociale, e' affetto da nullità, ai sensi dell'art. 2251, codice civile, in relazione all' art. 1350 n. 9, codice civile, il quale contempla la forma scritta ad substantiam per detti conferimenti immobiliari ove siano ultranovennali od a tempo indeterminato. Per escludere detta nullità non è invocabile il principio della conservazione del negozio giuridico, di cui all' art. 1367, codice civile, al fine di circoscrivere il patto societario nei limiti del novennio per cui non è necessaria la forma scritta, in quanto ciò esulerebbe dalla mera interpretazione della volontà delle parti, traducendosi in un' arbitraria sostituzione del loro effettivo intento. Qualora vengano conferiti in società di fatto suoli contigui, e su di essi, in attuazione dello scopo sociale, sia costruito un edificio, la nullità del contratto di società, per difetto di forma scritta (art. 2251, codice civile, in relazione all' art. 1350 n. 9, codice civile), comporta, per detto edificio, l' applicabilità delle regole di cui all' art. 936, codice civile, e, quindi, il suo assoggettamento a comunione fra i proprietari dei suoli, per quote proporzionali all' estensione delle rispettive aree.

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