Cass. civile, sez. I del 1987 numero 5621 (26/06/1987)


Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dallo assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall' art.. 1370 cod. civ., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all' assicuratore medesimo. (Nella specie, con riguardo ad un contratto di assicurazione dai rischi di malattia ed infortunio, il quale prevedeva anche il rimborso delle spese da interventi chirurgici ambulatoriali, ma escludeva dalla copertura le cure dentarie e paradentarie, i giudici del merito avevano negato l' indennizzabilità di operazioni di chirurgia paradentale e gengivale, resesi necessarie in conseguenza di infortunio. La suprema corte ha cassato detta statuizione, per inadeguatezza dell' indagine sulla volontà dei contraenti, secondo le regole fissate dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., e, in particolare, per la violazione del principio sopra riportato).

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