Cass. civile, sez. I del 1987 numero 2312 (05/03/1987)


In caso di inadempimento di obbligazione pecuniaria il danno da svalutazione non si identifica con il fenomeno inflattivo, ma deve essere accertato in concreto. Incombe pertanto al creditore dimostrare, valendosi di presunzioni e di dati notori, acquisiti dalla comune esperienza e riferiti a categorie economiche socialmente significative di creditori, che il pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di limitare od evitare gli effetti economici depauperatori che l' inflazione produce per tutti i possessori di denaro (nella fattispecie la corte ha ritenuto provata l' entità del danno subito da una banca, per la mora debendi, adottando il criterio del normale impiego del denaro secondo i "tassi attivi" interbancari, e sulla base delle attestazioni relative, contenute nel bollettino della banca d' Italia e nel conto interbancario per le condizioni "tassi attivi" dell' associazione bancaria italiana).

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