Cass. civile, sez. I del 1985 numero 2081 (23/03/1985)


Nel caso di contratto nullo per violazione di norme valutarie, che sia stato stipulato in un momento in cui la violazione stessa integrava mera infrazione amministrativa e non reato (nella specie, prima dell' entrata in vigore del D.L. 4 marzo 1976 n. 31, convertito in legge 30 aprile 1976 n. 159), l' esperibilità della "condicio indebiti", per la ripetizione di quanto pagato in esecuzione del contratto stesso, non resta esclusa dal disposto dell' art. 2035 cod. civ., il quale prevede la "soluti retentio" per il pagamento contrario al "buon costume". Tale norma, infatti, pur includendo nella nozione di buon costume non solo le regole del pudore sessuale e della decenza, ma anche i principi e le esigenze etiche della morale collettiva, non può trovare applicazione per i fatti dei quali lo stesso legislatore, escludendone la rilevanza penale, ne attenua la valutazione negativa anche sotto il profilo etico e sociale.

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