Cass. civile, sez. I del 1984 numero 3944 (05/07/1984)


A seguito della sentenza della corte costituzionale n. 18 del 1982, la corte d'appello, chiamata a dare esecutività in Italia ad una sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, ai sensi dell'art.1 legge 27 maggio 1929 n. 810 e dell'art. 17 legge 27 maggio 1929 n. 847, non deve accertare la coincidenza degli ordinamenti statuale e canonico nella disciplina della controversia, ma deve limitarsi a verificare che la legge applicata, nella sentenza da delibare, non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Tale delibazione, pertanto, non può essere esclusa per la sentenza ecclesiastica che abbia dichiarato la nullità del matrimonio canonico contratto da uno degli sposi per metus reverentialis nei confronti del genitore, in quanto tale causa di nullità, come disciplinata dal canone 1087 cod. iur. canonico, non differisce sostanzialmente dal timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne allo sposo, previsto come causa di nullità matrimoniale dall'art. 122 cod. civ., come modificato dall'art.17 legge 19 maggio 1975 n.151 (riforma del diritto di famiglia).

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