Cass. civile, sez. I del 1984 numero 2643 (27/04/1984)


L' art.. 4, paragrafo 5, della convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 in materia di polizza di carico, resa esecutiva in Italia con legge 19 luglio 1929 n.. 1638, che stabilisce un limite massimo di responsabilità del vettore marittimo per danni al carico (cento sterline oro per ogni collo o per ogni unità di nolo), si applica, ponendosi come norma speciale rispetto all' art.. 1229 cod. civ., in ogni ipotesi di responsabilità del vettore o dei suoi preposti, anche se derivante da colpa grave o dal cosiddetto dolo contrattuale, vale a dire dalla volontà di non adempiere, o di non adempiere nel modo prescritto, l' obbligazione assunta (nella specie, trasporto delle merci sopra coperta in difformità della clausola che ne prevedeva la caricazione nella stiva), rimanendo quel limite escluso, ed applicandosi le regole ordinarie in tema di responsabilità, solo in presenza di un dolo specifico di danno, consistente nella intenzione del debitore (anche nella forma del dolo eventuale) di attentare all' integrità del carico.

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