Cass. civile, sez. I del 1981 numero 5761 (31/10/1981)


Poiché elemento essenziale del contratto di società è il conferimento dei soci che va a formare il fondo comune, la forma dell'atto negoziale mediante il quale il conferimento si attua è condizionato dalla "natura dei beni conferiti" e quindi è vincolata all'esistenza dell' atto scritto solo nei casi di cui all' art. 1350 cod. civ. ed alle norme richiamate dallo stesso articolo, con la conseguenza che la necessità della forma scritta riguarda solo il conferimento e si estende a tutto il contratto sociale solo nel caso in cui il bene, per il cui conferimento è necessario l'atto scritto, sia essenziale al raggiungimento del fine sociale. (Principio enunciato in relazione ad una fattispecie in cui il conferimento riguardava i diritti derivanti da un contratto preliminare di acquisto di immobile da parte di un socio).L' atto di cessione di quota di società di persone (irregolari) avente ad oggetto i diritti derivanti da un preliminare di acquisto di un immobile si inquadra in una modificazione soggettiva della partecipazione al conferimento, risultante dallo scritto e deve perciò risultare ugualmente da atto scritto.

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