Cass. civile, sez. I del 1980 numero 3434 (26/05/1980)


La restituzione al venditore delle merci acquistate e non ancora pagate, al fine di estinguere ogni rapporto, effettuata dal compratore poi dichiarato fallito, va considerata come mezzo anomalo di pagamento, revocabile ai sensi dell'art. 67 n. 2 legge fallimentare.

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