Cass. civile, sez. I del 1979 numero 818 (07/02/1979)


Ai sensi dell'art. 2377 quarto comma cod. civ., l'annullamento di una delibera viziata dell'assemblea di società di capitali non può aver luogo, qualora l'assemblea medesima, pur in pendenza di impugnazione, abbia emesso una nuova decisione, in conformità della legge e dello atto costitutivo, la quale, a prescindere dal valore formale delle parole adottate, si traduca sostanzialmente nella sostituzione di quella invalida.

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