Cass. civile, sez. I del 1978 numero 976 (27/02/1978)


Allorquando il terzo creditore chiami in giudizio una società non personificata e, insieme con essa, il socio illimitatamente responsabile, chiedendone la condanna in solido all'adempimento di un rapporto intercorso con la società ed al risarcimento dei danni, si verifica una comunanza di cause dipendenti, che dà luogo ad inscindibilità in sede di gravame e alla necessità dell'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice, nell'ipotesi in cui venga impugnata la parte della pronuncia relativa alla causa principale o pregiudiziale, poiché in tal caso, il passaggio in giudicato per mancata tempestiva impugnazione della decisione sulla causa dipendente o condizionata comporta il rischio della formazione di giudicati contraddittori, ad evitare il quale e appunto predisposta la norma dell'art. 331 cod. proc. civ. ne può invocarsi la scindibilità delle obbligazioni solidali, in quanto l'obbligazione del socio illimitatamente responsabile, per quanto diretta verso il creditore, e tuttavia, oltre che sussidiaria, dipendente da quella della società, poiché il suo insorgere non scaturisce da un rapporto intercorso fra socio e creditore sociale, bensì dal concorso di due condizioni: l'assunzione da parte della società di una valida obbligazione verso il terzo e la sussistenza, nel socio, della sua qualità di socio tenuto a rispondere illimitatamente di questa obbligazione sociale.

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