Cass. civile, sez. I del 1978 numero 4144 (15/09/1978)


La necessità della forma scritta per l'atto di costituzione in mora del debitore (art. 1219 cod. civ.), anche al fine dell'interruzione della prescrizione (art. 2943 quarto comma cod. civ.), non implica che con la stessa forma debba essere conferita la procura a compiere la costituzione in mora, atteso che, non vertendosi in materia di atti contrattuali od atti unilaterali a contenuto patrimoniale, non sono ad essa procura applicabili i principi di cui agli artt 1324 e 1392 cod. civ.. ne consegue che l'indicata procura può essere validamente conferita verbalmente, e che la sua esistenza può essere desunta anche da elementi presuntivi, rimessi al prudente apprezzamento del giudice del merito. Tale principio non soffre deroga nel caso in cui il creditore rappresentato sia un ente pubblico (nella specie, inam), in considerazione del fatto che le norme che impongono la forma scritta, per la manifestazione della volontà di detti enti anche negli atti di diritto privato, si riferiscono agli atti che comportino assunzione di obbligazioni, o vincoli contrattuali, e non sono estensibili a quelli che siano diretti ad un risultato favorevole, nell'ambito di una doverosa attività di ordinaria amministrazione.

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