Cass. civile, sez. I del 1977 numero 1969 (16/05/1977)


L'obbligazione di somministrare energia elettrica ha per oggetto una prestazione unica e continuativa, e non già una pluralità di prestazioni periodiche ovvero una prestazione a consegne ripartite, con la conseguenza che il relativo credito è soggetto a prescrizione ordinaria (e non alla prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ., che parla di "cio che deve pagarsi periodicamente"), che inizia a decorrere nel momento in cui l'erogazione dell'energia viene sospesa.

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