Cass. civile, sez. I del 1976 numero 4449 (25/11/1976)


Nell'ipotesi di vendita (o permuta) di cosa altrui a soggetto consapevole dell'alienità di essa, all'inadempimento dell'obbligazione assunta dall'alienante consegue il diritto dell'acquirente di chiedere la risoluzione del rapporto e il risarcimento dei danni, fondato oggettivamente, in base all'art. 1381 cod. civ., sul mero rifiuto del terzo sollecitato ad obbligarsi per consentire il trasferimento strumentale rispetto a quello che integra il negozio principale inadempiuto, e cioè prescindendo da qualsiasi profilo di colpa dell'alienante. Questi, pertanto, di fronte alla constatazione dell'inadempimento, vanamente si difende invocando il fatto del terzo e la cattiva volontà del medesimo, che si è rifiutato di vendere nonostante l'offerta di un prezzo remunerativo, poiché egli, stipulando il negozio, ha corso appunto questo rischio di dover rispondere di tale cattiva volontà, mentre il compratore ha corso il diverso rischio di non conseguire lo specifico bene al cui acquisto si era determinato nei confronti di chi non ne era titolare, ma prometteva di diventarlo allo scopo di ritrasferirglielo.

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