Cass. civile, sez. I del 1976 numero 2094 (08/06/1976)


Ai sensi dell'art. 1498 secondo comma cod. civ., il pagamento del prezzo della vendita deve avvenire al momento della consegna, in mancanza di pattuizione diversa. È onere, pertanto, della parte che invochi l'inapplicabilità, nel caso concreto, di detta norma suppletiva, di allegare e provare l'esistenza di quella pattuizione.

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