Cass. civile, sez. I del 1974 numero 3424 (08/11/1974)


"il fatto che un notaio abbia in un atto pubblico effettuato l'identificazione personale di un contraente affermando di conoscerlo personalmente, ma senza che questa conoscenza fosse fondata su certezza assoluta, piena e diretta del nome spettantegli per legge, scambiato con quello con il quale la persona stessa e conosciuta dai piu` e quindi senza accertarsi se si tratti di pseudonimo, se puo` importare a carico del notaio sanzioni disciplinari, non porta necessariamente a concludere che sia stata attestata cosa falsa e che, pertanto occorra la querela di falso per rimuoverla. la conoscenza di una persona che renda sicura la sua identificazione fisica puo`, infatti, ben aversi anche attraverso lo pseudonimo, riconosciuto e tutelato dalla legge.

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