Cass. civile, sez. I del 1973 numero 1977 (09/07/1973)


Nelle società di persone non è prevista l' assemblea quale organo della società e, pertanto, non è obbligatorio il metodo assembleare per la formazione della maggioranza. Nelle società di persone non è necessaria, per la legittimità della deliberazione di esclusione di un socio la preventiva convocazione di questo, che ha solo diritto di avere comunicazione della deliberazione stessa, con facoltà di proporre opposizione davanti al tribunale. Nelle società di persone, pur essendo distinti gli obblighi inerenti alla qualità di amministratore da quelli inerenti alla qualità di socio, è tuttavia possibile che la violazione dei primi, da parte del socio-amministratore, assuma anche il carattere di quella grave inadempienza delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale o dalla legge, considerata dall' art. 2286 cod. civ. come causa di esclusione dalla società. L' attività concorrenziale del socio di una società in nome collettivo può costituire violazione del divieto di concorrenza di cui all' art. 2301 cod. civ. anche quando si concreta nella costituzione, da parte del socio stesso, di una società a responsabilità limitata con identico oggetto, della quale egli assuma la titolarità esclusiva del capitale e la qualità di amministratore.

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