Cass. civile, sez. I del 1970 numero 2099 (22/10/1970)


Il socio di una società disciolta per causa legittima, che voglia ottenere la sua quota sul patrimonio sociale, deve provocare la liquidazione ed attenderne i risultati con la conseguenza che, fino a quando la liquidazione non sia stata compiuta, la sua domanda, diretta ad ottenere il pagamento della quota, deve essere dichiarata improponibile.Il procedimento formale di liquidazione della società di persone non è imposto dalla legge in modo assoluto, ma costituisce una fase facoltativa della società, istituita nell'esclusivo interesse dei soci, i quali possono, quindi, d'accordo, determinare diversamente il modo di liquidazione del patrimonio sociale. Non possono essere considerati come equivalenti di un accordo dei soci, tendente ad omettere la liquidazione formale, l'aver richiesto, in un giudizio tra soci per lo scioglimento e la liquidazione della società, una consulenza contabile o l'avere omesso di impugnarne l'ammissione, dato che la consulenza contabile costituisce un mezzo di accertamento processuale che non può esplicare effetti sostanziali, salvo che le risultanze di essa non vengano recepite espressamente in un accordo tra le parti. ove non sia intervenuto un accordo tra i soci circa un diverso modo di liquidazione, il procedimento formale di liquidazione si pone quale mezzo necessario. L'inadempienza di uno o più soci circa i conferimenti promessi, oltre che determinare la facoltà degli altri soci di escludere dalla società gli inadempienti, sempre che l'inadempimento sia grave, e la facoltà altresì di far dichiarare lo scioglimento della società, se il conferimento non eseguito debba ritenersi essenziale, nella valutazione avutane dai contraenti, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e certamente causa di responsabilità del socio inadempiente per il danno arrecato all'impresa sociale. ma, come il conferimento sarebbe confluito nel patrimonio sociale, così l'id quod interest del mancato conferimento deve entrare a far parte di tale patrimonio ed e oggetto dell'attività di liquidazione della società che sia stata dichiarata sciolta. esso perciò non può essere attribuito al singolo socio direttamente, fuori cioè dal procedimento di liquidazione.

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