Cass. civile, sez. I del 1970 numero 1701 (24/09/1970)


Secondo la disciplina prevista per la società semplice (artt. 2267 e 2268 cod. civ.), applicabile anche alla società in nome collettivo di fatto, soci sono solidalmente responsabili, in via sussidiaria, per il soddisfacimento delle obbligazioni sociali. pertanto il creditore può richiedere nei confronti di ciascun socio l'accertamento e l'adempimento della intera prestazione senza necessità di convenire la società, salvo che il socio, richiesto del pagamento dei debiti sociali, non eccepisca, anche se la società si trovi in liquidazione, il beneficio dell'escussione preventiva del patrimonio sociale.

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