Cass. civile, sez. I del 1956 numero 97 (16/01/1956)


Il decreto del giudice che autorizza il negozio (nella specie, alienazione di beni dell'assente) se si presenta nei soui elementi essenziali come come atto legalmente emanato dall'autorità alla quale spetta il corrispondente potere, non soltanto assume giuridica esistenza, ma integra gli estremi della apparenza titolata, idonea in quanto tale a porre in essere una presunzione di legittimità che giustifica, sul presupposto della buona fede, la tutela dell'affidamento.Non è pertanto possibile dichiarare l'inesistenza giuridica del provvedimento per un motivo di illegittimità inerente al suo intrinseco contenuto, e in conseguenza negare applicazione all'art. 742 cod. proc. civ., che fa salvi i diritti dei terzi acquistati anterirmente alla revoca o alla modificazione del provvedimento stesso.Non può invocarsi la disposizione dell'art. 742 cod. proc. civ. (relativo alla salvezza dei diritti dei terzi in caso di revoca dei provvedimenti di volontaria giurisdizione) quando il conflitto sorga fra due soggetti entrambi estranei alla alla procedura di volontaria giurisdizione, e quindi entrambi terzi rispetto ad essa.Mentre il contratto annullabile produce i suoi effetti dal momento in cui sorge, salva l'azione di annullamento da parte delle persone nel cui interesse essa è prevista dalla legge, per contro il contratto il contratto concluso dal falso pr4ocuratore è invalido al suo sorgere per mancanza del presupposto legale del potere di rappresentanza, e può tuttavia conseguire gli effetti negoziali subordinatamente al verificarsi della condicio juris della ratifica.La ratifica, di cui l'interessato può valersi per rendere efficace il negozio da altri concluso in suo nome, ha una propria disciplina diversa da quella della convalida, che attiene agli atti annullabili e si risolve nella rinuncia all'azione di annullamento.Pertanto non è invocabile, in materia di rappresentanza senza potere, la disposizione dell'art. 1144 cod. civ., relativa alla convalida (nella specie, si soteneva la volontaria esecuzione del negozio).

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