Cass. civile, sez. I del 1953 numero 1795 (17/06/1953)


Nel caso di azioni date in pegno, il diritto di voto spettante al creditore pignoratizio non è limitato alle sole assemblee ordinarie della società ma si estende anche alle deliberazioni di carattere straordinario (modificazioni dell'atto costitutivo, reintegrazione del capitale o sua riduzione, scioglimento della società ecc.)Il creditore, però, coll'esercizio del voto, deve ispirarsi ai principii della buona amministrazione e conservazione del valore delle azioni date in pegno, senza recare pregiudizio al debitore, coltivando interessi egoistici in opposizione a quelli del titolare, tanto meno allo scopo di nuocergli.Ai sensi dell'art. 2352 cod. civ., in relazione all'art. 1263 cod. civ., nel caso di cessione, da parte del creditore, di azioni costituite in pegno, il cessionario è legittimato all'esercizio del diritto di voto anche quando il proprietario abbia consentito alla cessione del pegno stesso, giacchè la legge, nell'ipotesi di dissenso non prevede la limitazione del predetto diritto, ma stabilisce solo che il possesso della cosa rimanga presso il cedente, che assume la veste di custode; in tal caso il cessionario potrà esercitare il diritto di voto, accertando, nei confronti dell'organo sociale, la qualità di cessionario e l'esistenza delle azioni in confronto del cedente.

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