Cass. civile, sez. VI-T del 2017 numero 23230 (04/10/2017)




In tema di imposta di registro, è legittima la notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta eseguita dall'Erario nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 57 del Dpr. n. 131/86, è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri. II pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la «definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti soggetti» che non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica e abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, ma, eventualmente, hanno titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. VI-T del 2017 numero 23230 (04/10/2017)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti