Cass. civile, sez. VI-T del 2017 numero 20752 (04/09/2017)




La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ne comporta l'estinzione, con la conseguenza che il ricorso presentato dal liquidatore dell'ente avverso un avviso di accertamento successivo a detta cancellazione, ancorché per tributi sorti in epoca anteriore alla stessa, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva, sebbene l'atto di accertamento non possa essere dichiarato legittimo in virtù dell'art. 28, co. 4, del D. Lgs. n. 175/2014, poiché tale norma indica l'ultrattività della società estinta per gli atti di accertamento, riscossione e contenzioso solo quando l'ente si è estinto dopo il 13 dicembre 2014.

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