Cass. civile, sez. VI-III del 2021 numero 27293 (07/10/2021)




Il giudice del rinvio è tenuto, attenendosi agli indirizzi costantemente affermati dalla S.C. in relazione alla corretta interpretazione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 49. a verificare l'osservanza, da parte del notaio, dell'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente/mutuatario alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto, e non della sola esibizione di un documento di identità, evidentemente insufficiente, secondo il modello delineato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Il notaio può essere ritenuto non responsabile dei danni che taluno subisca per effetto della discordanza tra l'identità effettiva e quella attestata del comparente, se l'identificazione sia il risultato di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell'attestazione sulla base di una pluralità di elementi che, comunque acquisiti, siano idonei a giustificarlo secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale, potendo rilevare in tal senso anche elementi di natura presuntiva, purché in quest'ultimo caso si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti.

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