Cass. civile, sez. VI-2 del 2013 numero 10851 (08/05/2013)




In tema di parcheggi condominiali il rispetto del vincolo di proporzionalità fra cubature complessive e aree destinate alla sosta dei veicoli come pertinenze delle unità immobiliari deve essere verificato al momento della realizzazione dell’edificio: ne consegue che, una volta adempiuto agli obblighi pubblicistici, il costruttore-venditore ben può alienare o trattenere la parte di autorimesse eccedente il vincolo originario ove manchi la prova che sia a lui imputabile la successiva sottrazione di parti progettualmente destinate a garage e ora trasformate in uso abitativo.

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