Cass. civile, sez. Unite del 2019 numero 7621 (18/03/2019)




Ai sensi dell'art. 6, n. 1, della Convenzione di Lugano del 2007, di tenore identico all'art. 6, n. 1, del regolamento (Ce) n. 44/01 (ora trasfuso nell'art. 8, n. 1, del Regolamento UE 1215/12 e che, in caso di pluralità di convenuti, fonda la giurisdizione del giudice del luogo di domicilio di uno di questi, alla condizione che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili in caso di trattazione separata), sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta dalla disponente nei confronti del trustee persona giuridica avente domicilio nella Confederazione elvetica di un trust costituito all'estero (nella specie, Isole Cayman, ove non si applica né la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, né alcuno strumento eurounitario) nonchè della beneficiaria avente domicilio in Italia, non potendo definirsi artificiosa, né volta in modo pretestuoso al solo fine di provocare lo spostamento della giurisdizione, l'instaurazione di un unitario giudizio per fare valere l'invalidità della costituzione del rapporto tra le parti del trust, questo integrando un titolo unitario e sussistendo un'evidente vincolo di interdipendenza tra la declaratoria di nullità e la domanda di restituzione dei beni ai quali la beneficiaria potrebbe avere un'aspettativa giuridicamente tutelabile.

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