Cass. civile, sez. Unite del 2010 numero 19698 (17/09/2010)




L'art. 2504 bis c.c., come riformulato dal d.lgs. n. 6/2003, avendo natura innovativa, non può considerarsi norma retroattiva, sicché non si applica alle fusioni compiute anteriormente alla sua entrata in vigore. La fusione per incorporazione di società, perfezionatasi prima dell'entrata in vigore dell'art. 2504 bis c.c., nella sua nuova versione codicistica, non determina, però, l'applicazione della disciplina dell'interruzione del processo di cui all'art. 299 c.p.c. e ss., stante la diversa formulazione letterale dell'art. 110 c.p.c. rispetto a quella dell'art. 299 c.p.c. e ss. Pertanto, la società incorporata a seguito della volontaria fusione non subisce alcun pregiudizio dalla continuazione di un processo di cui era perfettamente edotta e, parimenti, nessun nocumento soffre la società incorporante o risultante dalla fusione, la quale ben può intervenire nel processo e impugnare la decisione sfavorevole.

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