Cass. civile, sez. Unite del 1999 numero 931 (22/12/1999)


Quando sia chiesta in giudizio l'esecuzione di un contratto privatistico ad evidenza pubblica e la pubblica amministrazione eccepisca il già intervenuto annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo alla base della conclusione del contratto, si pone una questione di merito relativa alla validità ed efficacia del contratto stesso (e non - in difetto di contestazioni sul punto - una questione circa il corretto esercizio del potere di annullamento), e quindi non viene meno la giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie gli attori, assegnatari, da parte dell'Ente siciliano per le case dei lavoratori, di appartamenti in locazione con patto di futura vendita, rimasero nel godimento degli immobili nonostante un ordine di rilascio, continuarono a pagare le previste rate mensili e, a fronte di un nuovo ordine di rilascio, chiesero il trasferimento della proprietà degli immobili ex art. 2932 cod. civ., avendo nel frattempo completato il pagamento del prezzo, replicando poi all'eccezione relativa all'annullamento degli atti di assegnazione con il richiamo dell'art. 31 della legge regionale n. 15 del 1986, che avrebbe sanato comunque le assegnazioni; la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso in punto di giurisdizione proposto dagli stessi attori contro la sentenza d'appello di rigetto nel merito delle loro domande, enunciando il riportato principio e rilevando anche che la controversia non ha ad oggetto i vizi dell'atto amministrativo di rilascio, ma la validità del contratto e la tutela di situazioni di diritto soggettivo).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Unite del 1999 numero 931 (22/12/1999)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti