Cass. civile, sez. Unite del 1999 numero 763 (12/11/1999)


In applicazione del principio secondo cui appartengono alla giurisdizione amministrativa esclusiva tutte le controversie patrimoniali inerenti al rapporto di pubblico impiego, senza che debba distinguersi tra responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana dell' ente pubblico non economico datore di lavoro, non potendo ricondursi quest' ultima - sempreché sussista un collegamento non occasionale tra comportamento illegittimo e rapporto di lavoro - alla categoria delle questioni attinenti ai diritti patrimoniali consequenziali, deve ritenersi che la domanda in giudizio del dipendente (o ex dipendente) pubblico, diretta alla costituzione di rendita vitalizia a norma dell' art. 13 della legge n. 1338 del 1962 a seguito della prescrizione dei contributi previdenziali non versati, sia riconducibile all' ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualunque sia la qualificazione giuridica attribuita alla relativa azione. (Fattispecie anteriore alla nuova disciplina sulla giurisdizione per le controversie relative al pubblico impiego privatizzato).

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