Cass. civile, sez. Unite del 1995 numero 3318 (22/03/1995)


In mancanza di norme che prevedano, per i contratti collettivi, la forma scritta, ed in applicazione del principio generale della libertà di forma - in base al quale le norme che prevedono che determinati contratti o atti debbano essere realizzati con determinate forme sono di stretta interpretazione, insuscettibili, cioè, di applicazione analogica - l'accordo aziendale é valido anche se non stipulato per iscritto.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Unite del 1995 numero 3318 (22/03/1995)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti